Inviato esito
Comune di Crotone
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Gara #7580
Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo 2025-2026.Informazioni appalto
25/06/2025
Aperta
Servizi
€ 805.171,50
DECIMA MANUELA
Categorie merceologiche
7962
-
Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo
Lotti
Inviato esito
1
B7692F98E8
Qualità prezzo
Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo 2025-2026.
Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo 2025-2026.
€ 402.585,75
€ 357.761,84
€ 0,00
€ 386.404,32
2553 del 15/09/2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 12730090151 | RANDSTAD ITALIA SPA |
Commissione valutatrice
Determina n. 2110
28/07/2025
|
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219.84 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Paturzo | Raffaella | Presidente |
| Decima | Emanuela | Componente |
| Zampaglione | Tiziano | Componete |
Scadenze
21/07/2025 10:00
28/07/2025 10:00
28/07/2025 10:30
Avvisi pubblici
Allegati
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683.61 kB | |
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1.73 MB | |
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573.83 kB | |
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665.34 kB | |
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186.62 kB | |
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90516-determinasenzaimpegno-copia-1680-2025.pdf SHA-256: 35b3e699fc7418c32f2039dc151d48c2e3b6aacd7da5ef760f718912112652a6 25/06/2025 10:08 |
396.96 kB | |
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748.66 kB | |
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10.28 MB | |
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763.56 kB | |
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319.35 kB | |
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1.02 MB | |
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546.91 kB | |
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641.95 kB | |
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20.77 kB | |
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9.05 MB |
Chiarimenti
02/07/2025 12:04
Quesito #1
Spett.le Comune di Crotone,
si evidenzia nell’allegato A della documentazione di gara, sono riportati i costi orari in maniera analitica ma che non risultano coerenti con quanto previsto per i lavoratori in somministrazione di lavoro e la contribuzione prevista dal CCNL delle Agenzie Per il Lavoro. Ed infatti, emergono le seguenti criticità:
- Mancanza dei ratei ferie ed ex festività non godute rispettivamente pari a 187,20 e 28,80 ore per 5 giorni o 180 e 24 per 6 giorni;
- Contribuzione INPS pari a 28,68% + ASPI a 1,40% (solo per i lavoratori a tempo determinato)
- Premio INAIL quale tasso medio indicato dall’Istituto stesso alle aperture delle PAT di interesse (ad esempio alla voce 0722 pari al 5per mille)
- Contribuzione Formatemp (4,45%) ed Ebitemp (0,20% o 0,30% in caso di tempo indeterminato)
- Rateo TFR pari al 7,23% della retribuzione oraria e trattenuta su TFR per Fondo Pensione pari allo 0,50%
- Indicazione del costo IRAP che, come previsto dalla Risoluzione del 12 febbraio 2008, n. 2, il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IRAP imputando l’imposta regionale sulle attività produttive all’ente pubblico che la utilizza
Pertanto, nel rispetto della normativa prevista all’art. 33 comma 2 del D.lgs. 81/2015 ove “l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori” richiamata anche nella Nota n. 24/2023dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (allegata), si chiede di rivedere le tabelle previste all’Allegato A seguendo la scheda di sintesi sul costo del lavoro allegata, prevista nella nota n. 3 del 2012 di Assolavoro (quale principale categoria settoriale), e dall’esempio di un Istruttore Amministrativo tempo indeterminato inquadrato nell’Area Istruttori del CCNL Funzioni Locali.
Cordiali Saluti
si evidenzia nell’allegato A della documentazione di gara, sono riportati i costi orari in maniera analitica ma che non risultano coerenti con quanto previsto per i lavoratori in somministrazione di lavoro e la contribuzione prevista dal CCNL delle Agenzie Per il Lavoro. Ed infatti, emergono le seguenti criticità:
- Mancanza dei ratei ferie ed ex festività non godute rispettivamente pari a 187,20 e 28,80 ore per 5 giorni o 180 e 24 per 6 giorni;
- Contribuzione INPS pari a 28,68% + ASPI a 1,40% (solo per i lavoratori a tempo determinato)
- Premio INAIL quale tasso medio indicato dall’Istituto stesso alle aperture delle PAT di interesse (ad esempio alla voce 0722 pari al 5per mille)
- Contribuzione Formatemp (4,45%) ed Ebitemp (0,20% o 0,30% in caso di tempo indeterminato)
- Rateo TFR pari al 7,23% della retribuzione oraria e trattenuta su TFR per Fondo Pensione pari allo 0,50%
- Indicazione del costo IRAP che, come previsto dalla Risoluzione del 12 febbraio 2008, n. 2, il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia ha fornito chiarimenti in merito al trattamento IRAP imputando l’imposta regionale sulle attività produttive all’ente pubblico che la utilizza
Pertanto, nel rispetto della normativa prevista all’art. 33 comma 2 del D.lgs. 81/2015 ove “l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori” richiamata anche nella Nota n. 24/2023dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (allegata), si chiede di rivedere le tabelle previste all’Allegato A seguendo la scheda di sintesi sul costo del lavoro allegata, prevista nella nota n. 3 del 2012 di Assolavoro (quale principale categoria settoriale), e dall’esempio di un Istruttore Amministrativo tempo indeterminato inquadrato nell’Area Istruttori del CCNL Funzioni Locali.
Cordiali Saluti
09/07/2025 11:54
Risposta
In relazione ai questi rappresentati, la Stazione appaltante ha rettificato e integrato alcune voci del costo del personale, così come pubblicato nell'Avviso di rettifica.
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rettifica-avviso-signed.pdf SHA-256: 4eaf7d6d0d1dcdaa47132c7a2aa66ee804588984be7878944e1d59bd5f8722c6 09/07/2025 11:54 |
420.64 kB | |
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rettifica-allegato-a-costo-del-personale-signed.pdf SHA-256: 560a015a53fbddd53319641b1da812893200e1e3c19561689ea978ea4ba6f216 09/07/2025 11:54 |
1.69 MB |
04/07/2025 09:54
Quesito #2
Buongiorno,
con riferimento alla gara in questione, chiediamo i seguenti chiarimenti:
1) Con riferimento all’art. 13 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che eventuale Copertina e Indice della Relazione Tecnica siano escluse dal conteggio del numero di facciate consentite (8 facciate).
2) Sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A riguardo, considerato che i lavoratori somministrati operano presso luoghi di lavoro propri dell’Utilizzatore che, inoltre, ne dirige e controlla l’operato, si chiede cortese conferma che sarà a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente la formazione parte generale, restando a carico dell’Utilizzatore la formazione specifica e l’addestramento, fermo restando che l’eventuale responsabilità connessa agli oneri di informazione, formazione e addestramento in materia di igiene e sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e art. 35, co. 4 D. Lgs. 81/2015) debba ricadere in capo all’Utilizzatore.
3)Si chiede alla Stazione Appaltante se è prevista l’applicazione della Clausola Sociale. In caso affermativo si chiede di condividere il numero delle risorse coinvolte, relativo livello di inquadramento, data di scadenza del contratto.
con riferimento alla gara in questione, chiediamo i seguenti chiarimenti:
1) Con riferimento all’art. 13 del Disciplinare di Gara, si chiede conferma che eventuale Copertina e Indice della Relazione Tecnica siano escluse dal conteggio del numero di facciate consentite (8 facciate).
2) Sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. A riguardo, considerato che i lavoratori somministrati operano presso luoghi di lavoro propri dell’Utilizzatore che, inoltre, ne dirige e controlla l’operato, si chiede cortese conferma che sarà a carico dell’aggiudicatario solo ed esclusivamente la formazione parte generale, restando a carico dell’Utilizzatore la formazione specifica e l’addestramento, fermo restando che l’eventuale responsabilità connessa agli oneri di informazione, formazione e addestramento in materia di igiene e sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e art. 35, co. 4 D. Lgs. 81/2015) debba ricadere in capo all’Utilizzatore.
3)Si chiede alla Stazione Appaltante se è prevista l’applicazione della Clausola Sociale. In caso affermativo si chiede di condividere il numero delle risorse coinvolte, relativo livello di inquadramento, data di scadenza del contratto.
04/07/2025 11:58
Risposta
In relazione ai quesiti rappresentati, si precisa quanto segue:
1) nel computo delle pagine dell'offerta tecnica sono escluse le copertine e gli indici;
2) per quanto riguarda la disciplina sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi dei lavoro, si rimanda alle previsioni dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, il quale prevede che:
L’Agenzia, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 81/2015, si obbliga a formare preventivamente il personale da somministrare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore stesso svolgerà presso l’Ente ed a fornire la relativa documentazione probatoria.
L'Ente osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in particolare li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi sono assunti, il tutto in conformità alle disposizioni previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ;
3) non è prevista l'applicazione della clausola sociale, in quanto non vi è un operatore economico uscente.
1) nel computo delle pagine dell'offerta tecnica sono escluse le copertine e gli indici;
2) per quanto riguarda la disciplina sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi dei lavoro, si rimanda alle previsioni dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, il quale prevede che:
L’Agenzia, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. 81/2015, si obbliga a formare preventivamente il personale da somministrare in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore stesso svolgerà presso l’Ente ed a fornire la relativa documentazione probatoria.
L'Ente osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione connessi all'attività lavorativa, in particolare li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi sono assunti, il tutto in conformità alle disposizioni previste dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. ;
3) non è prevista l'applicazione della clausola sociale, in quanto non vi è un operatore economico uscente.
04/07/2025 14:25
Quesito #3
Spettabile Ente,
si chiedono i seguenti chiarimenti:
Con riferimento alla documentazione di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo 2025-2026, desideriamo sottoporre alla Vostra cortese attenzione alcune osservazioni e richieste di chiarimento relative ai costi del personale e alla sostenibilità economica dell'appalto.
Nello specifico, abbiamo rilevato i seguenti punti che meriterebbero un approfondimento:
Indennità "Art. 4 comma 3" per i profili "Operatore Esperto": L'Allegato A "Tabella calcolo costo orario complessivo" include l'indennità Art. 4 comma 3 per i profili di "Operaio Specializzato", "Giardiniere" ed "Esecutore tecnico Specializzato" a tempo indeterminato e determinato, inquadrati nell'Area Operatore Esperto. Tale inclusione non appare coerente con le attuali disposizioni. L'orientamento applicativo ARAN CFL196 chiarisce che, a partire dal 1° aprile 2023, la specifica indennità di cui all'art. 70 septies del CCNL del 21 maggio 2018 (che, da quanto desumiamo, corrisponde all'indennità Art. 4 comma 3 indicata nell'Allegato A) non è più riconosciuta al personale assunto successivamente a tale data nell'Area Operatori Esperti. Tale principio si applica anche ai lavoratori somministrati inquadrati nelle aree equivalenti, in un'ottica di coerenza e parità di trattamento contrattuale per la medesima funzione. Si chiede, pertanto, la rettifica di questo errore per garantire la corretta valorizzazione dei costi.
Oneri contributivi a carico delle Agenzie per il Lavoro: Abbiamo riscontrato che il "Totale Oneri" e il conseguente "Costo Orario + Oneri" indicati nell'Allegato A per i vari profili, come "Operaio Specializzato", "Giardiniere" ed "Istruttore Amministrativo/Tecnico", potrebbero non riflettere appieno tutti gli oneri contributivi a carico delle Agenzie per il Lavoro. A tal proposito, vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione la necessità di considerare integralmente i seguenti contributi obbligatori:
Contributi INPS a carico dell'azienda: Si fa riferimento alla Tabella INPS 7.34 "AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - Lavoratori somministrati".
Secondo tale tabella, per i lavoratori a tempo indeterminato, il "TOTALE" contributivo a carico azienda è del 28,68%.
Per i lavoratori non a tempo indeterminato, il "TOTALE" è del 30,08%.
Contributo Forma.Temp: È un contributo obbligatorio a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti.
Contributo Ebitemp: Pari allo 0,20% delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con contratto di prestazioni a tempo determinato e allo 0,30% per i lavoratori assunti con contratto di prestazioni a tempo indeterminato.
Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS): L'accordo del 3 febbraio 2025 ha ridefinito l'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento dello 0,60% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ripartita per lo 0,45% a carico del datore di lavoro e per lo 0,15% a carico del lavoratore.
Aliquota INAIL: Si ricorda che, come specificato dall'INAIL nella Circolare del 4 aprile 2003, la determinazione dei premi e dei contributi per i lavoratori somministrati avviene in base al tasso medio o medio ponderato di tariffa relativo alla voce della ditta utilizzatrice, senza tener conto delle oscillazioni applicate alla stessa impresa. Pertanto, l'aliquota INAIL indicata nell'Allegato A dovrebbe essere il risultato di una ponderazione coerente con le normative INAIL.
Aliquota TFR - in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia si ricorda che per le agenzie di somministrazione l'incidenza di tale voce è pari al 6,91% dell'imponibile.
Accantonamento ratei di ferie ed ex festività: L'articolo 30 del CCNL delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro prevede che la maturazione di ferie, permessi retribuiti e riduzioni di orario di lavoro avvenga in proporzione alle ore ordinarie lavorate e a quelle non prestate ma contrattualmente dovute. L'omessa previsione di tale quota economica negli oneri del costo del lavoro comporterebbe un onere non coperto per la società aggiudicatrice.
Congruità del margine di agenzia (fee): Il margine d'agenzia del 12% posto a base di gara appare, in base alle nostre analisi, un valore che, se non correttamente supportato da una completa e realistica definizione del costo del lavoro come sopra richiesto, risulterebbe non congruo e non consentirebbe la sostenibilità economica dell'operazione. Questo margine deve coprire non solo i costi operativi ma anche quelli amministrativi, di gestione, ricerca e selezione del personale, formazione e sostituzione, come previsto per la complessità del servizio.
A sostegno delle nostre osservazioni, richiamiamo la Circolare n. 9 del 1° agosto 2007 dell'Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, che all'articolo 2 sottolinea l'importanza di una esatta individuazione del costo del personale, includendo gli oneri assicurativi e contributivi, quale parametro indispensabile per una corretta valutazione economica delle offerte. Inoltre, la stessa Circolare sottolinea la natura solidale dell'obbligazione retributiva e contributiva tra agenzia e utilizzatore. Più recentemente, la Circolare Assolavoro Servizi n. 9/2023 del 21 dicembre 2023, richiamando la Nota n. 24/2023 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha ribadito l'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli "effettivi" oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, anche a seguito di accertamenti giudiziari, sottolineando che l'Agenzia per il Lavoro è il datore di lavoro "formale" ma l'utilizzatore è tenuto al rimborso degli "effettivi" oneri.
Al fine di assicurare la massima partecipazione e la parità di condizioni tra gli operatori economici, evitando che l'offerta si riveli antieconomica, si richiede cortesemente di:
Chiarire e rettificare i calcoli del costo del personale nell'Allegato A, in considerazione del fatto che l'indennità "Art. 4 comma 3" non si applica al personale somministrato assunto dal 1° aprile 2023 nell'Area Operatori Esperti.
Siamo convinti che un confronto su questi aspetti possa portare a una gara più equa e vantaggiosa per l'Amministrazione e per gli operatori economici. Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o per un confronto più approfondito.
Cordiali saluti
si chiedono i seguenti chiarimenti:
Con riferimento alla documentazione di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per il periodo 2025-2026, desideriamo sottoporre alla Vostra cortese attenzione alcune osservazioni e richieste di chiarimento relative ai costi del personale e alla sostenibilità economica dell'appalto.
Nello specifico, abbiamo rilevato i seguenti punti che meriterebbero un approfondimento:
Indennità "Art. 4 comma 3" per i profili "Operatore Esperto": L'Allegato A "Tabella calcolo costo orario complessivo" include l'indennità Art. 4 comma 3 per i profili di "Operaio Specializzato", "Giardiniere" ed "Esecutore tecnico Specializzato" a tempo indeterminato e determinato, inquadrati nell'Area Operatore Esperto. Tale inclusione non appare coerente con le attuali disposizioni. L'orientamento applicativo ARAN CFL196 chiarisce che, a partire dal 1° aprile 2023, la specifica indennità di cui all'art. 70 septies del CCNL del 21 maggio 2018 (che, da quanto desumiamo, corrisponde all'indennità Art. 4 comma 3 indicata nell'Allegato A) non è più riconosciuta al personale assunto successivamente a tale data nell'Area Operatori Esperti. Tale principio si applica anche ai lavoratori somministrati inquadrati nelle aree equivalenti, in un'ottica di coerenza e parità di trattamento contrattuale per la medesima funzione. Si chiede, pertanto, la rettifica di questo errore per garantire la corretta valorizzazione dei costi.
Oneri contributivi a carico delle Agenzie per il Lavoro: Abbiamo riscontrato che il "Totale Oneri" e il conseguente "Costo Orario + Oneri" indicati nell'Allegato A per i vari profili, come "Operaio Specializzato", "Giardiniere" ed "Istruttore Amministrativo/Tecnico", potrebbero non riflettere appieno tutti gli oneri contributivi a carico delle Agenzie per il Lavoro. A tal proposito, vorremmo sottoporre alla Vostra attenzione la necessità di considerare integralmente i seguenti contributi obbligatori:
Contributi INPS a carico dell'azienda: Si fa riferimento alla Tabella INPS 7.34 "AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - Lavoratori somministrati".
Secondo tale tabella, per i lavoratori a tempo indeterminato, il "TOTALE" contributivo a carico azienda è del 28,68%.
Per i lavoratori non a tempo indeterminato, il "TOTALE" è del 30,08%.
Contributo Forma.Temp: È un contributo obbligatorio a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti.
Contributo Ebitemp: Pari allo 0,20% delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con contratto di prestazioni a tempo determinato e allo 0,30% per i lavoratori assunti con contratto di prestazioni a tempo indeterminato.
Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS): L'accordo del 3 febbraio 2025 ha ridefinito l'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento dello 0,60% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori a tempo determinato e indeterminato, ripartita per lo 0,45% a carico del datore di lavoro e per lo 0,15% a carico del lavoratore.
Aliquota INAIL: Si ricorda che, come specificato dall'INAIL nella Circolare del 4 aprile 2003, la determinazione dei premi e dei contributi per i lavoratori somministrati avviene in base al tasso medio o medio ponderato di tariffa relativo alla voce della ditta utilizzatrice, senza tener conto delle oscillazioni applicate alla stessa impresa. Pertanto, l'aliquota INAIL indicata nell'Allegato A dovrebbe essere il risultato di una ponderazione coerente con le normative INAIL.
Aliquota TFR - in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia si ricorda che per le agenzie di somministrazione l'incidenza di tale voce è pari al 6,91% dell'imponibile.
Accantonamento ratei di ferie ed ex festività: L'articolo 30 del CCNL delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro prevede che la maturazione di ferie, permessi retribuiti e riduzioni di orario di lavoro avvenga in proporzione alle ore ordinarie lavorate e a quelle non prestate ma contrattualmente dovute. L'omessa previsione di tale quota economica negli oneri del costo del lavoro comporterebbe un onere non coperto per la società aggiudicatrice.
Congruità del margine di agenzia (fee): Il margine d'agenzia del 12% posto a base di gara appare, in base alle nostre analisi, un valore che, se non correttamente supportato da una completa e realistica definizione del costo del lavoro come sopra richiesto, risulterebbe non congruo e non consentirebbe la sostenibilità economica dell'operazione. Questo margine deve coprire non solo i costi operativi ma anche quelli amministrativi, di gestione, ricerca e selezione del personale, formazione e sostituzione, come previsto per la complessità del servizio.
A sostegno delle nostre osservazioni, richiamiamo la Circolare n. 9 del 1° agosto 2007 dell'Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, che all'articolo 2 sottolinea l'importanza di una esatta individuazione del costo del personale, includendo gli oneri assicurativi e contributivi, quale parametro indispensabile per una corretta valutazione economica delle offerte. Inoltre, la stessa Circolare sottolinea la natura solidale dell'obbligazione retributiva e contributiva tra agenzia e utilizzatore. Più recentemente, la Circolare Assolavoro Servizi n. 9/2023 del 21 dicembre 2023, richiamando la Nota n. 24/2023 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ha ribadito l'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli "effettivi" oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, anche a seguito di accertamenti giudiziari, sottolineando che l'Agenzia per il Lavoro è il datore di lavoro "formale" ma l'utilizzatore è tenuto al rimborso degli "effettivi" oneri.
Al fine di assicurare la massima partecipazione e la parità di condizioni tra gli operatori economici, evitando che l'offerta si riveli antieconomica, si richiede cortesemente di:
Chiarire e rettificare i calcoli del costo del personale nell'Allegato A, in considerazione del fatto che l'indennità "Art. 4 comma 3" non si applica al personale somministrato assunto dal 1° aprile 2023 nell'Area Operatori Esperti.
Siamo convinti che un confronto su questi aspetti possa portare a una gara più equa e vantaggiosa per l'Amministrazione e per gli operatori economici. Restiamo a Vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o per un confronto più approfondito.
Cordiali saluti
09/07/2025 11:56
Risposta
In relazione ai questi rappresentati, la Stazione appaltante ha rettificato e integrato alcune voci del costo del personale, così come pubblicato nell'Avviso di rettifica.
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rettifica-allegato-a-costo-del-personale-signed.pdf SHA-256: 560a015a53fbddd53319641b1da812893200e1e3c19561689ea978ea4ba6f216 09/07/2025 11:55 |
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07/07/2025 18:06
Quesito #4
Richiesta di revisione della formula di attribuzione del punteggio economico – Gara per somministrazione lavoro a tempo determinato 2025–2026
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, lo scrivente operatore economico, formula la seguente richiesta di chiarimento e proposta di modifica della formula di attribuzione del punteggio economico, ai sensi dell’art. 88 del D.lgs. 36/2023.
La formula attualmente prevista nel disciplinare di gara per l’attribuzione del punteggio economico è basata sulla interpolazione lineare:
Cᵢ = Rₐ / Rₘₐₓ
dove Rₐ è il ribasso percentuale offerto dal concorrente e Rₘₐₓ è il ribasso massimo tra tutte le offerte ammesse.
Tale formula, codicisticamente corretta nella sua declinazione, tuttavia se composta dal ribasso percentuale (su un importo di margine precedentemente prefissato dalla SA), premia in modo proporzionale (recte sproporzionale) il ribasso più elevato, indipendentemente dalla qualità dell’offerta tecnica, con il rischio che un operatore con offerta tecnica mediocre possa ottenere l’aggiudicazione solo e semplicemente grazie a un forte ribasso economico.
Si propone pertanto di adottare una la formula alternativa (uniformemente diffusa per questa tipologia di servizio a gara) basata sul moltiplicatore inverso, che valorizzi l’equilibrio tra qualità e prezzo:
Cᵢ = 1 / Mᵢ
dove Mᵢ è il moltiplicatore equivalente alla percentuale di aggio (es. 8% → 1,08).
Questa impostazione:
- valorizza l’efficienza complessiva dell’offerta;
- penalizza ribassi eccessivi che potrebbero compromettere e svilire la qualità del servizio;
- è coerente con il principio del miglior rapporto qualità/prezzo sancito dall’art. 108 del D.lgs. 36/2023.
Si segnala inoltre che le Linee Guida ANAC n. 2 e numerosi documenti tecnici di Grandi Committenze pubbliche (una per tutte ARIA Lombardia) raccomandano l’adozione di formule che evitino effetti distorsivi e che garantiscano la coerenza tra offerta tecnica ed economica.
Alla luce di quanto sopra, si chiede sommessamente a Codesta Stazione Appaltante di valutare la possibilità di rieditare la formula di attribuzione del punteggio economico, adottando un criterio che premi l’equilibrio tra qualità e prezzo e che garantisca la selezione del miglior operatore di mercato.
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, lo scrivente operatore economico, formula la seguente richiesta di chiarimento e proposta di modifica della formula di attribuzione del punteggio economico, ai sensi dell’art. 88 del D.lgs. 36/2023.
La formula attualmente prevista nel disciplinare di gara per l’attribuzione del punteggio economico è basata sulla interpolazione lineare:
Cᵢ = Rₐ / Rₘₐₓ
dove Rₐ è il ribasso percentuale offerto dal concorrente e Rₘₐₓ è il ribasso massimo tra tutte le offerte ammesse.
Tale formula, codicisticamente corretta nella sua declinazione, tuttavia se composta dal ribasso percentuale (su un importo di margine precedentemente prefissato dalla SA), premia in modo proporzionale (recte sproporzionale) il ribasso più elevato, indipendentemente dalla qualità dell’offerta tecnica, con il rischio che un operatore con offerta tecnica mediocre possa ottenere l’aggiudicazione solo e semplicemente grazie a un forte ribasso economico.
Si propone pertanto di adottare una la formula alternativa (uniformemente diffusa per questa tipologia di servizio a gara) basata sul moltiplicatore inverso, che valorizzi l’equilibrio tra qualità e prezzo:
Cᵢ = 1 / Mᵢ
dove Mᵢ è il moltiplicatore equivalente alla percentuale di aggio (es. 8% → 1,08).
Questa impostazione:
- valorizza l’efficienza complessiva dell’offerta;
- penalizza ribassi eccessivi che potrebbero compromettere e svilire la qualità del servizio;
- è coerente con il principio del miglior rapporto qualità/prezzo sancito dall’art. 108 del D.lgs. 36/2023.
Si segnala inoltre che le Linee Guida ANAC n. 2 e numerosi documenti tecnici di Grandi Committenze pubbliche (una per tutte ARIA Lombardia) raccomandano l’adozione di formule che evitino effetti distorsivi e che garantiscano la coerenza tra offerta tecnica ed economica.
Alla luce di quanto sopra, si chiede sommessamente a Codesta Stazione Appaltante di valutare la possibilità di rieditare la formula di attribuzione del punteggio economico, adottando un criterio che premi l’equilibrio tra qualità e prezzo e che garantisca la selezione del miglior operatore di mercato.
Rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
09/07/2025 09:08
Risposta
Nella redazione del bando di gara, la Stazione appaltante ha ritenuto opportuno scegliere la formula con l' interpolazione lineare. Nei prossimi affidamenti, si valuterà se cambiare il metodo di calcolo del punteggio all'offerta economica.
10/07/2025 11:01
Quesito #5
Spettabile Ente,
con riferimento alla procedura d'appalto in oggetto, presentiamo le seguenti richieste di chiarimento per assicurare trasparenza, parità di condizioni e sostenibilità economica:
Chiarimento sul riferimento ai "lavoratori turnisti" (Art. 9 Capitolato Speciale d'Appalto):
Si chiede conferma se il riferimento ai "lavoratori turnisti" nell'Art. 9 sia un refuso, data la natura dei profili professionali richiesti (Art. 5).
In caso contrario, si richiede un'esplicitazione dettagliata delle mansioni e dei profili soggetti a turnazione per una corretta valutazione degli oneri operativi.
Gestione e Riconoscimento dei Costi di Assenteismo (Art. 3 Capitolato Speciale d'Appalto vs. D.Lgs. 81/2015 e Nota INL):
L'Art. 3 del Capitolato prevede chiaramente il rimborso all'Agenzia da parte dell'Ente degli oneri di malattia, infortuni, permessi e festività non rimborsati dagli enti previdenziali.
Tale previsione è in linea con l'Art. 33, comma 2 del D.Lgs. 81/2015, e la Nota n. 24/2023 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Tuttavia, la risposta alla prima richiesta di chiarimento del 04.07.2025, dove si precisa che "tutte le voci che rientrano in tale istituto [assenteismo], compresi i ratei che si maturano,
sono a carico dell'Agenzia, e sono ricompresi nell'aggio", contrasta in modo evidente con la lex specialis e la normativa vigente.
I chiarimenti non possono modificare le disposizioni di gara (cfr. Delibera ANAC n. 175/2024).
Si richiede quindi conferma che tutti i costi relativi alle assenze dei lavoratori (quali malattia, infortuni, permessi, festività, ferie godute), per la quota non rimborsata dagli enti previdenziali e assistenziali,
saranno riconosciuti e fatturati alla Stazione Appaltante alla medesima tariffa dell'ora ordinaria. Tali voci, essendo parte integrante della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro,
e dovendo essere rendicontate regolarmente in fattura ai fini dell'assoggettamento IRAP, necessitano di una chiara previsione di rimborso per garantire la corretta gestione economica del servizio e la sostenibilità della prestazione.
La mancata chiara previsione di tale rimborso, considerando il margine del 12.52898% soggetto a ribasso, renderebbe la gara antieconomica e non sostenibile.Base di Calcolo del Ribasso d'Offerta (Art. 2 Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato): L'Art. 2 del Capitolato, come rettificato dall'Avviso di Rettifica ,
indica che l'"Importo soggetto a ribasso" è pari a "€ 44.823,91" , corrispondente alla "commissione di agenzia-fee" (considerata al 12.52898%).
L'Art. 3 conferma che il ribasso si applica alla Commissione di Agenzia.
Si chiede conferma che il ribasso offerto debba essere calcolato esclusivamente sulla "commissione di agenzia - fee", come indicato nell'Art. 2 del Capitolato rettificato.
Cordiali saluti
con riferimento alla procedura d'appalto in oggetto, presentiamo le seguenti richieste di chiarimento per assicurare trasparenza, parità di condizioni e sostenibilità economica:
Chiarimento sul riferimento ai "lavoratori turnisti" (Art. 9 Capitolato Speciale d'Appalto):
Si chiede conferma se il riferimento ai "lavoratori turnisti" nell'Art. 9 sia un refuso, data la natura dei profili professionali richiesti (Art. 5).
In caso contrario, si richiede un'esplicitazione dettagliata delle mansioni e dei profili soggetti a turnazione per una corretta valutazione degli oneri operativi.
Gestione e Riconoscimento dei Costi di Assenteismo (Art. 3 Capitolato Speciale d'Appalto vs. D.Lgs. 81/2015 e Nota INL):
L'Art. 3 del Capitolato prevede chiaramente il rimborso all'Agenzia da parte dell'Ente degli oneri di malattia, infortuni, permessi e festività non rimborsati dagli enti previdenziali.
Tale previsione è in linea con l'Art. 33, comma 2 del D.Lgs. 81/2015, e la Nota n. 24/2023 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Tuttavia, la risposta alla prima richiesta di chiarimento del 04.07.2025, dove si precisa che "tutte le voci che rientrano in tale istituto [assenteismo], compresi i ratei che si maturano,
sono a carico dell'Agenzia, e sono ricompresi nell'aggio", contrasta in modo evidente con la lex specialis e la normativa vigente.
I chiarimenti non possono modificare le disposizioni di gara (cfr. Delibera ANAC n. 175/2024).
Si richiede quindi conferma che tutti i costi relativi alle assenze dei lavoratori (quali malattia, infortuni, permessi, festività, ferie godute), per la quota non rimborsata dagli enti previdenziali e assistenziali,
saranno riconosciuti e fatturati alla Stazione Appaltante alla medesima tariffa dell'ora ordinaria. Tali voci, essendo parte integrante della retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro,
e dovendo essere rendicontate regolarmente in fattura ai fini dell'assoggettamento IRAP, necessitano di una chiara previsione di rimborso per garantire la corretta gestione economica del servizio e la sostenibilità della prestazione.
La mancata chiara previsione di tale rimborso, considerando il margine del 12.52898% soggetto a ribasso, renderebbe la gara antieconomica e non sostenibile.Base di Calcolo del Ribasso d'Offerta (Art. 2 Capitolato Speciale d'Appalto Rettificato): L'Art. 2 del Capitolato, come rettificato dall'Avviso di Rettifica ,
indica che l'"Importo soggetto a ribasso" è pari a "€ 44.823,91" , corrispondente alla "commissione di agenzia-fee" (considerata al 12.52898%).
L'Art. 3 conferma che il ribasso si applica alla Commissione di Agenzia.
Si chiede conferma che il ribasso offerto debba essere calcolato esclusivamente sulla "commissione di agenzia - fee", come indicato nell'Art. 2 del Capitolato rettificato.
Cordiali saluti
11/07/2025 10:47
Risposta
In relazione ai quesiti formulati, si evidenzia quanto segue:
1) Con riferimento al primo punto del quesito si specifica che la turnazione al momento non è prevista, ma è da intendersi come possibilità remota;
2) Sul secondo punto, premesso che il chiarimento del 4.07.2025 è assolutamente in linea con quanto previsto dall’art. 3 del CSA, si specifica che permessi, festività infrasettimanali e ferie sono già considerati nel costo del personale, mentre si conferma che altre forme di assenteismo, compresi i ratei che matureranno, saranno a carico dell’Agenzia e ricompresi nell’aggio.
3) In ordine al terzo punto si conferma quanto stabilito nell’art. 3 del CSA, pertanto il ribasso andrà applicato sulla Commissione dell’Agenzia così come modificato dall’’Avviso di rettifica.
1) Con riferimento al primo punto del quesito si specifica che la turnazione al momento non è prevista, ma è da intendersi come possibilità remota;
2) Sul secondo punto, premesso che il chiarimento del 4.07.2025 è assolutamente in linea con quanto previsto dall’art. 3 del CSA, si specifica che permessi, festività infrasettimanali e ferie sono già considerati nel costo del personale, mentre si conferma che altre forme di assenteismo, compresi i ratei che matureranno, saranno a carico dell’Agenzia e ricompresi nell’aggio.
3) In ordine al terzo punto si conferma quanto stabilito nell’art. 3 del CSA, pertanto il ribasso andrà applicato sulla Commissione dell’Agenzia così come modificato dall’’Avviso di rettifica.
11/07/2025 15:30
Quesito #6
Spett.le S.A.
Si chiede di riscontrare cortesemente ai seguenti chiarimenti
1. Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.
2. In merito alla relazione tecnica siamo a richiederVi cortesemente di fornire riscontro ai seguenti chiarimenti:
se vi è un carattere da rispettare nella redazione dell’elaborato
se è possibile allegare cv e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato
3. Si chiede di indicare, in merito al ribasso percentuale offerto, il numero di cifre decimali dopo la virgola
4. Chiediamo cortesemente di caricare a portale, in quanto richiamato nei documenti di gara, lo schema di contratto
5. se, ai fini di redigere percorsi formativi mirati, sia possibile meglio specificare i profili professionali richiesti con relative mansioni
6. Si chiede di poter conoscere le pat inail e le voci tariffa di riferimento per le mansioni richieste
7. Si evidenzia che nel costo orario sono previste, oltre il Formatemp, l’Aspi nonché l’incremento fondo bilaterale pari allo 0,45% (marzo 2025) anche l’Ebitemp, l’aumento IVC (luglio 2025) e la monetizzazione permessi sindacali.
Pertanto, si chiede, in ragione di quanto menzionato, di confermare che il ribasso percentuale offerto verrà applicato sull’ effettivo costo del lavoro sostenuto dalle Agenzie per il Lavoro.
8. Si chiede conferma che i costi della sicurezza e della manodopera relativi al personale diretto dell’agenzia (dedicato alla gestione dell’appalto) potranno essere pari ad euro 0,00 in quanto trattasi di un servizio di natura intellettuale
9. considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse;
10. si chiede di indicare quali delle figure professionali espleteranno l’attività lavorativa su 5 giorni settimanali e quali su 6 giorni settimanali
11. Si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo registrato nell’ultimo triennio, in riferimento al personale diretto con la stessa mansione oggetto del presente appalto;
12. Si chiede di confermare che il ribasso percentuale offerto, verrà applicato sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori
13. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza (compreso maternità facoltativa e/o obbligatoria, permesse studio) la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;
14. Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia);
15. Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo;
16. In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa.
Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007).
Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata.
17. In merito all'applicazione delle penali, nell'eventualità in cui dovesse insorgere la necessità di inserire nuovo personale, si chiede se per la mancata fornitura per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva e dimostrata dal loro reperimento sul mercato si possa ovviare all'applicazione delle stesse
18. stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro.
Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15);
19. in relazione alla risoluzione del contratto in caso di inadempimenti, si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore; ed in generale in tutte le disposizione della lex specialis in cui si fa riferimento alla risoluzione unilaterale si chiede conferma che i singoli contratti di somministrazione attivati in costanza dell’AQ arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Committente;
20. Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito
In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti
Si chiede di riscontrare cortesemente ai seguenti chiarimenti
1. Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.
2. In merito alla relazione tecnica siamo a richiederVi cortesemente di fornire riscontro ai seguenti chiarimenti:
se vi è un carattere da rispettare nella redazione dell’elaborato
se è possibile allegare cv e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato
3. Si chiede di indicare, in merito al ribasso percentuale offerto, il numero di cifre decimali dopo la virgola
4. Chiediamo cortesemente di caricare a portale, in quanto richiamato nei documenti di gara, lo schema di contratto
5. se, ai fini di redigere percorsi formativi mirati, sia possibile meglio specificare i profili professionali richiesti con relative mansioni
6. Si chiede di poter conoscere le pat inail e le voci tariffa di riferimento per le mansioni richieste
7. Si evidenzia che nel costo orario sono previste, oltre il Formatemp, l’Aspi nonché l’incremento fondo bilaterale pari allo 0,45% (marzo 2025) anche l’Ebitemp, l’aumento IVC (luglio 2025) e la monetizzazione permessi sindacali.
Pertanto, si chiede, in ragione di quanto menzionato, di confermare che il ribasso percentuale offerto verrà applicato sull’ effettivo costo del lavoro sostenuto dalle Agenzie per il Lavoro.
8. Si chiede conferma che i costi della sicurezza e della manodopera relativi al personale diretto dell’agenzia (dedicato alla gestione dell’appalto) potranno essere pari ad euro 0,00 in quanto trattasi di un servizio di natura intellettuale
9. considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse;
10. si chiede di indicare quali delle figure professionali espleteranno l’attività lavorativa su 5 giorni settimanali e quali su 6 giorni settimanali
11. Si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo registrato nell’ultimo triennio, in riferimento al personale diretto con la stessa mansione oggetto del presente appalto;
12. Si chiede di confermare che il ribasso percentuale offerto, verrà applicato sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori
13. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza (compreso maternità facoltativa e/o obbligatoria, permesse studio) la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;
14. Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia);
15. Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo;
16. In tali fattispecie di affidamento, la responsabilità civile, secondo la normativa di settore è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati ai terzi dal lavoratore somministrato nell’esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art.35, comma 7, d.lggs.n.81/2015). In capo all’Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell’espletamento delle attività oggetto dell’appalto qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa.
Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.9 del 2007).
Si chiede conferma che troverà applicazione la disciplina normativa sopra richiamata.
17. In merito all'applicazione delle penali, nell'eventualità in cui dovesse insorgere la necessità di inserire nuovo personale, si chiede se per la mancata fornitura per cause di forza maggiore o impossibilità oggettiva e dimostrata dal loro reperimento sul mercato si possa ovviare all'applicazione delle stesse
18. stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro.
Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15);
19. in relazione alla risoluzione del contratto in caso di inadempimenti, si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore; ed in generale in tutte le disposizione della lex specialis in cui si fa riferimento alla risoluzione unilaterale si chiede conferma che i singoli contratti di somministrazione attivati in costanza dell’AQ arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Committente;
20. Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito
In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti
21/07/2025 11:41
Risposta
1. R: Si conferma.
2. R: Non vi è un carattere della scrittura da rispettare nella redazione dell’elaborato.
- E’ possibile allegare CV nella cartella denominata “VARIE”. Gli stessi non concorrono al limite da rispettare per la redazione dell’elaborato.
3. R: Due cifre decimali dopo la virgola.
4. R: Lo schema di contratto è stato allegato.
5. R: Così come previsto da CSA e meglio specificato nell’Avviso di rettifica:
n. 1 esecutore tecnico specializzato part time al 50%, per 12 mesi da destinare alle esigenze tecniche del Teatro Vincenzo Scaramuzza;
n. 3 operai specializzati full time, per 12 mesi da destinare alle attività manutentive dell’ente;
n. 3 giardinieri full time, per 12 mesi da destinare alle attività di verde pubblico;
n. 2 istruttori tecnici part time al 50% e n. 1 istruttore tecnico full time, per 12 mesi da destinare ai settori tecnici in relazione ai progetti complessi in cui è coinvolto l’ente ed alla realizzazione di opere pubbliche in itinere;
n. 3 istruttori amministrativi part time al 50% da destinare alle funzioni amministrative esercitate dall’ente nelle situazioni in cui risulti maggiormente conclamata una condizione di sottodimensionamento in relazione ai progetti complessi in cui è coinvolto l’ente ed alla realizzazione di opera pubbliche in itinere.
6. R: PAT: 73058106 Tasso medio di tariffa 5,00 ‰ - PAT 93175313 Tasso medio di tariffa 30,07 ‰ ;
7. R: Il ribasso andrà applicato sulla commissione dell’Agenzia così come modificato dall’Avviso di rettifica, mentre le voci sopra indicate sono state già incluse nel costo del personale.
8. R: Si conferma.
9. R: L’imposta di bollo è di € 120,00.
10. R: Tutte le figure svolgeranno l’attività lavorativa su 5 giorni settimanali.
11. R: Il dato non è disponibile, in quanto l'Ente non ha concluso precedenti contratti di somministrazione.
12. R: Il ribasso percentuale va applicato all’aggio di agenzia che ricomprende tutti i costi previsti.
13. R: Si richiama il riscontro al quesito dell’11.07.2025
14. R: Si richiama il riscontro al quesito dell’11.07.2025
15. R: Si specifica che permessi, festività infrasettimanali e ferie sono già considerati nel costo del personale, mentre si conferma che altre forme di assenteismo, compresi i ratei che matureranno, saranno a carico dell’Agenzia e ricompresi nell’aggio.
16. R: Si conferma.
17. R: Si rimanda all’art. 19 del CSA
18. R: Si conferma
19. R: La disciplina della risoluzione contrattuale è prevista dall’art. 122 del d.lgs. n. 36/2023 e dall’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.
20. R: Le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse, ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016.
2. R: Non vi è un carattere della scrittura da rispettare nella redazione dell’elaborato.
- E’ possibile allegare CV nella cartella denominata “VARIE”. Gli stessi non concorrono al limite da rispettare per la redazione dell’elaborato.
3. R: Due cifre decimali dopo la virgola.
4. R: Lo schema di contratto è stato allegato.
5. R: Così come previsto da CSA e meglio specificato nell’Avviso di rettifica:
n. 1 esecutore tecnico specializzato part time al 50%, per 12 mesi da destinare alle esigenze tecniche del Teatro Vincenzo Scaramuzza;
n. 3 operai specializzati full time, per 12 mesi da destinare alle attività manutentive dell’ente;
n. 3 giardinieri full time, per 12 mesi da destinare alle attività di verde pubblico;
n. 2 istruttori tecnici part time al 50% e n. 1 istruttore tecnico full time, per 12 mesi da destinare ai settori tecnici in relazione ai progetti complessi in cui è coinvolto l’ente ed alla realizzazione di opere pubbliche in itinere;
n. 3 istruttori amministrativi part time al 50% da destinare alle funzioni amministrative esercitate dall’ente nelle situazioni in cui risulti maggiormente conclamata una condizione di sottodimensionamento in relazione ai progetti complessi in cui è coinvolto l’ente ed alla realizzazione di opera pubbliche in itinere.
6. R: PAT: 73058106 Tasso medio di tariffa 5,00 ‰ - PAT 93175313 Tasso medio di tariffa 30,07 ‰ ;
7. R: Il ribasso andrà applicato sulla commissione dell’Agenzia così come modificato dall’Avviso di rettifica, mentre le voci sopra indicate sono state già incluse nel costo del personale.
8. R: Si conferma.
9. R: L’imposta di bollo è di € 120,00.
10. R: Tutte le figure svolgeranno l’attività lavorativa su 5 giorni settimanali.
11. R: Il dato non è disponibile, in quanto l'Ente non ha concluso precedenti contratti di somministrazione.
12. R: Il ribasso percentuale va applicato all’aggio di agenzia che ricomprende tutti i costi previsti.
13. R: Si richiama il riscontro al quesito dell’11.07.2025
14. R: Si richiama il riscontro al quesito dell’11.07.2025
15. R: Si specifica che permessi, festività infrasettimanali e ferie sono già considerati nel costo del personale, mentre si conferma che altre forme di assenteismo, compresi i ratei che matureranno, saranno a carico dell’Agenzia e ricompresi nell’aggio.
16. R: Si conferma.
17. R: Si rimanda all’art. 19 del CSA
18. R: Si conferma
19. R: La disciplina della risoluzione contrattuale è prevista dall’art. 122 del d.lgs. n. 36/2023 e dall’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto.
20. R: Le Agenzie per il Lavoro e l’ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse, ai sensi dell’art. 4.7 del Reg. UE 679/2016.
15/07/2025 14:58
Quesito #7
Spett.le Comune di Crotone,
in merito all'Allegato A costo del lavoro rettificato, si evidenziano alcune difformità dal reale costo del lavoro per le quali si chiede rettifica:
- Operatore Esperto Part Time al 50% si evince che la quota mese di ferie ed ex festività viene rapportata a 156 e non a 78 come per le restanti voci; mentre il tasso INAIL, pari al 30,07per mille, è pari al 3,007% e non al 0,3007% come erroneamente riportato.
- Operatore Esperto Full Time si evince che il tasso INAIL, pari al 30,07per mille, è pari al 3,007% e non al 0,3007% come erroneamente riportato.
- Istruttore Part Time al 50% si evince che la quota mese di ferie ed ex festività viene rapportata a 156 e non a 78 come per le restanti voci; mentre il tasso INAIL, pari al 5,00 per mille, è pari al 0,5% e non al 0,05% come erroneamente riportato.
- Istruttore Full Time si evince che il tasso INAIL, pari al 5,00 per mille, è pari al 0,5% e non al 0,05% come erroneamente riportato.
Si chiede conferma che, a prescindere dalle rettifiche indicate, in corso di servizio sarà sempre fatturato il reale costo del lavoro per i lavoratori in somministrazioni sostenuto.
Cordiali Saluti
in merito all'Allegato A costo del lavoro rettificato, si evidenziano alcune difformità dal reale costo del lavoro per le quali si chiede rettifica:
- Operatore Esperto Part Time al 50% si evince che la quota mese di ferie ed ex festività viene rapportata a 156 e non a 78 come per le restanti voci; mentre il tasso INAIL, pari al 30,07per mille, è pari al 3,007% e non al 0,3007% come erroneamente riportato.
- Operatore Esperto Full Time si evince che il tasso INAIL, pari al 30,07per mille, è pari al 3,007% e non al 0,3007% come erroneamente riportato.
- Istruttore Part Time al 50% si evince che la quota mese di ferie ed ex festività viene rapportata a 156 e non a 78 come per le restanti voci; mentre il tasso INAIL, pari al 5,00 per mille, è pari al 0,5% e non al 0,05% come erroneamente riportato.
- Istruttore Full Time si evince che il tasso INAIL, pari al 5,00 per mille, è pari al 0,5% e non al 0,05% come erroneamente riportato.
Si chiede conferma che, a prescindere dalle rettifiche indicate, in corso di servizio sarà sempre fatturato il reale costo del lavoro per i lavoratori in somministrazioni sostenuto.
Cordiali Saluti
21/07/2025 15:55
Risposta
Le quote ferie ed ex festività sono rapportate al divisore orario mensile convenzionale.
E’ obbligo dell’Agenzia, in fase di aggiudicazione, presentare dettaglio costo lavoro e parametri Inail riferiti alla mansione.
In merito al costo del lavoro da fatturare si rinvia a quanto già specificato nel riscontro dell’11.7.2025.
E’ obbligo dell’Agenzia, in fase di aggiudicazione, presentare dettaglio costo lavoro e parametri Inail riferiti alla mansione.
In merito al costo del lavoro da fatturare si rinvia a quanto già specificato nel riscontro dell’11.7.2025.
16/07/2025 15:53
Quesito #8
Spett.le Comune di Crotone,
si chiede conferma che l'allegato "dich.tributi.locali" richiesto nella busta amministrativa e non presente nel disciplinare, si tratti di un refuso. In caso confermiate, per superare l'ostacolo dell'obbligatorietà, potremmo caricare il documento in bianco barrato in quanto non applicabile al servizio di somministrazione.
Cordiali Saluti
si chiede conferma che l'allegato "dich.tributi.locali" richiesto nella busta amministrativa e non presente nel disciplinare, si tratti di un refuso. In caso confermiate, per superare l'ostacolo dell'obbligatorietà, potremmo caricare il documento in bianco barrato in quanto non applicabile al servizio di somministrazione.
Cordiali Saluti
21/07/2025 11:06
Risposta
Si conferma l’obbligatorietà del documento.
La dichiarazione fa riferimento agli immobili di proprietà situati nel Comune di Crotone e per i quali bisogna essere in regola con i pagamenti dei tributi locali
La dichiarazione fa riferimento agli immobili di proprietà situati nel Comune di Crotone e per i quali bisogna essere in regola con i pagamenti dei tributi locali
16/07/2025 16:55
Quesito #9
Spett.le Ente, con riferimento alla presente procedura, inviamo la seguente richiesta di chiarimenti:
CAPITOLATO
Art. 5
Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii).La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario; (come da vs art.14 capitolato)La verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende:
“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria; (come da vs art.14 capitolato)
Art.7
Con riferimento alla polizza RCT/O si precisa che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007);
Art.10
Si chiede di ricevere le rilevazioni delle ore effettivamente prestate da ogni lavoratore entro il 2 del mese successivo al fine di consentire il pagamento dei lavoratori nei termini di legge e nel rispetto delle tempistiche dettate dalla fatturazione elettronica;
Art.12
Si segnala che l’affidamento de quo non ha ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità - che rimane sempre e solo in capo alla Committente - ma il diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo attraverso il quale l’Agenzia fornisce il personale richiesto dall’utilizzatore che dovrà gestire gli eventuali scioperi. L’Agenzia potrà impegnarsi ad informare tempestivamente la Committente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell’imminenza di uno sciopero;
Art.13
Considerato che l’azione disciplinare viene sollecitata dall’utilizzatore, si ritiene che, in caso di impugnativa, ciascuna parte debba assumersi i relativi oneri e responsabilità;
Art.18
Si chiede conferma che il pagamento sarà effettuato entro i 30 giorni dal ricevimento della fattura senza vincolarlo all’ulteriore termine per le verifiche di conformità contrattuale. Trattandosi di un contratto a prestazioni continuative tali verifiche possono essere svolte in qualunque momento dall’Ente utilizzatore senza però, che tale verifica si traduca in un’ulteriore condizione temporale a cui vincolare il pagamento del corrispettivo dovuto all’Agenzia. Si chiede di voler quindi prevedere che il pagamento del corrispettivo avverrà previa verifica di regolarità contributiva (DURC) e che le verifiche di conformità del servizio seguiranno tempistiche diverse senza ancorare ad esse il pagamento stesso;
Art.19
Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.
CAPITOLATO
Art. 5
Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii).La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario; (come da vs art.14 capitolato)La verifica dell’idoneità alla mansione è un onere in capo all’utilizzatore e pertanto accertata dal Medico competente dello stesso. Tale verifica è riconducibili alla generale “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii che, in quanto onere di natura preventiva, ai sensi di legge, grava sull’utilizzatore (art. 35 comma 4 del D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii) e comprende:
“a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
e-bis) visita medica preventiva in fase pre assuntiva;
e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”
Per quanto sopra, si ribadisce che dal combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.ii. non può che desumersi l’onere – di legge, non delegabile – in capo all’azienda utilizzatrice circa l’assolvimento delle visite mediche concernenti l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria; (come da vs art.14 capitolato)
Art.7
Con riferimento alla polizza RCT/O si precisa che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007);
Art.10
Si chiede di ricevere le rilevazioni delle ore effettivamente prestate da ogni lavoratore entro il 2 del mese successivo al fine di consentire il pagamento dei lavoratori nei termini di legge e nel rispetto delle tempistiche dettate dalla fatturazione elettronica;
Art.12
Si segnala che l’affidamento de quo non ha ad oggetto la concessione di un servizio di pubblica utilità - che rimane sempre e solo in capo alla Committente - ma il diverso istituto della somministrazione di lavoro temporaneo attraverso il quale l’Agenzia fornisce il personale richiesto dall’utilizzatore che dovrà gestire gli eventuali scioperi. L’Agenzia potrà impegnarsi ad informare tempestivamente la Committente qualora dovesse essere informata dalle rappresentanze sindacali dell’imminenza di uno sciopero;
Art.13
Considerato che l’azione disciplinare viene sollecitata dall’utilizzatore, si ritiene che, in caso di impugnativa, ciascuna parte debba assumersi i relativi oneri e responsabilità;
Art.18
Si chiede conferma che il pagamento sarà effettuato entro i 30 giorni dal ricevimento della fattura senza vincolarlo all’ulteriore termine per le verifiche di conformità contrattuale. Trattandosi di un contratto a prestazioni continuative tali verifiche possono essere svolte in qualunque momento dall’Ente utilizzatore senza però, che tale verifica si traduca in un’ulteriore condizione temporale a cui vincolare il pagamento del corrispettivo dovuto all’Agenzia. Si chiede di voler quindi prevedere che il pagamento del corrispettivo avverrà previa verifica di regolarità contributiva (DURC) e che le verifiche di conformità del servizio seguiranno tempistiche diverse senza ancorare ad esse il pagamento stesso;
Art.19
Si chiede conferma che in caso di applicazione delle penali sarà garantito il previo contraddittorio scritto tra le Parti e che il relativo importo non sarà decurtato dalla parte di fattura costituente il rimborso del costo del lavoro.
21/07/2025 11:43
Risposta
Art. 5
R: Si rimanda all’Art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto
Art.7
R: Si rimanda all’Art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto
Art.10
R: Accoglibile
Art.12
R: Si rimanda alla normativa di settore
Art.13
R: Si rimanda all’applicazione della normativa vigente
Art.18
R: Si conferma che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica di conformità.
Art.19
R: Si rimanda all’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto
R: Si rimanda all’Art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto
Art.7
R: Si rimanda all’Art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto
Art.10
R: Accoglibile
Art.12
R: Si rimanda alla normativa di settore
Art.13
R: Si rimanda all’applicazione della normativa vigente
Art.18
R: Si conferma che il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica di conformità.
Art.19
R: Si rimanda all’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto
17/07/2025 12:40
Quesito #10
Spett.le Comune di Crotone,
riportiamo i seguenti chiarimenti:
- art. 7 del capitolato. In ordine all'autodichiarazione vigente resa dal lavoratore in merito all'assenza di condanne penali, civili o amministrative passate in giudicato o pendenti, si puntualizza che il trattamento dei dati giudiziari non può essere effettuato dall'Agenzia in qualità di titolare autonomo del trattamento "se non sotto il controllo di un'autorità pubblica o se autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli individui" come previsto dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si invita pertanto di rettificare tale previsione. In subordine, qualora codesta Amministrazione dovesse necessariamente delegare l'attività di raccolta dei dati giudiziari ai fini dell'espletamento del servizio oggetto della presente gara per propri obblighi normativi, si chiede conferma della disponibilità da parte della stessa a nominare l'Agenzia Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR limitatamente al trattamento di predetti dati giudiziari. Si invita, inoltre, a specificare le modalità di nomina e di definire chiaramente le responsabilità, le misure di sicurezza da adottare, e gli obblighi connessi al trattamento di tali dati.
- art. 9 del capitolato. Si chiede di puntualizzare che, a fronte della sostituzione di una risorsa, la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.
- art. 19 del capitolato. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia
- art. li 23-26 del capitolato. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso o sospenda il servizio, dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
- art. 31 del capitolato. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento
- art. 33 del capitolato. Si chiede di confermare che il foro potrà essere variato con quello di Roma o Milano
Cordiali Saluti
riportiamo i seguenti chiarimenti:
- art. 7 del capitolato. In ordine all'autodichiarazione vigente resa dal lavoratore in merito all'assenza di condanne penali, civili o amministrative passate in giudicato o pendenti, si puntualizza che il trattamento dei dati giudiziari non può essere effettuato dall'Agenzia in qualità di titolare autonomo del trattamento "se non sotto il controllo di un'autorità pubblica o se autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli individui" come previsto dall'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), si invita pertanto di rettificare tale previsione. In subordine, qualora codesta Amministrazione dovesse necessariamente delegare l'attività di raccolta dei dati giudiziari ai fini dell'espletamento del servizio oggetto della presente gara per propri obblighi normativi, si chiede conferma della disponibilità da parte della stessa a nominare l'Agenzia Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR limitatamente al trattamento di predetti dati giudiziari. Si invita, inoltre, a specificare le modalità di nomina e di definire chiaramente le responsabilità, le misure di sicurezza da adottare, e gli obblighi connessi al trattamento di tali dati.
- art. 9 del capitolato. Si chiede di puntualizzare che, a fronte della sostituzione di una risorsa, la risoluzione del contratto di lavoro potrà aver luogo solo per mancato superamento del periodo di prova o a seguito di un procedimento disciplinare con licenziamento per giusta causa.
- art. 19 del capitolato. Si chiede di precisare che la comminazione delle penali, preceduta da regolare contraddittorio tra le parti, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all’agenzia e che, al di fuori dei casi di dolo o colpa grave, le pretese risarcitorie non potranno riguardare danni indiretti o perdite di profitto e comunque non dovranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il 20% del valore del corrispettivo previsto a favore dell'agenzia
- art. li 23-26 del capitolato. Si chiede di rettificare specificando che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, laddove l’ente eserciti facoltà di recesso o sospenda il servizio, dovrà rimborsare l’agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione. Invero, l’articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: “con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori”.
- art. 31 del capitolato. Si chiede di precisare che ai fini del servizio di somministrazione entrambe le parti ricopriranno il ruolo di titolari autonomi del trattamento
- art. 33 del capitolato. Si chiede di confermare che il foro potrà essere variato con quello di Roma o Milano
Cordiali Saluti
21/07/2025 11:45
Risposta
1) - art. 7 del capitolato.
R: Si rimanda ad un’ attenta analisi dell’art. 7 del Capitolato Speciale d’appalto;
2) - art. 9 del capitolato.
R: Si rimanda all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto
3) - art. 19 del capitolato.
R: Si rimanda all’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto
4) - art. li 23-26 del capitolato.
R: Si rimanda alla normativa vigente
5) - art. 31 del capitolato.
R: Si conferma
6) - art. 33 del capitolato.
R: Si conferma quanto indicato all’Art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto, ovvero è competente esclusivamente il Foro di Crotone.
R: Si rimanda ad un’ attenta analisi dell’art. 7 del Capitolato Speciale d’appalto;
2) - art. 9 del capitolato.
R: Si rimanda all’art. 9 del Capitolato Speciale d’Appalto
3) - art. 19 del capitolato.
R: Si rimanda all’Art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto
4) - art. li 23-26 del capitolato.
R: Si rimanda alla normativa vigente
5) - art. 31 del capitolato.
R: Si conferma
6) - art. 33 del capitolato.
R: Si conferma quanto indicato all’Art. 33 del Capitolato Speciale d’Appalto, ovvero è competente esclusivamente il Foro di Crotone.
18/07/2025 13:08
Quesito #11
Egregi,
1) si chiede conferma di quanto previsto dal Capitolato d'appalto e dalla normativa (ex art. 33 del D.Lgs. 81/2015) secondo cui l'utilizzatore è OBBLIGATO a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. Ed invero, a differenza delle ferie e delle ex festività - presenti come voce di rateo nella tabella dei costi del personale - tutte le altre assenze retribuite - festività infrasettimanli, permessi e malattie non coperte dagli istituti nazionali - essendo non comprese nel costo del persoanle devono essere rimborsate "al costo" al somministratore. Pertanto, si chiede conferma che la nota sull'assenteismo costituisce refuso, e che debba considerarsi valido quanto previsto dal capitolato. In caso contrario, si prega di indicare la motivazione giuridica (ex L.241/1990) secondo cui la vostra spett.le Amministrazione ritiene di poter derogare a una norma di legge, imporre all'eventuale aggiudicatario di disattendere un imperativo giuridico che disciplina come avviene la somministrazione di lavoro nel nostro ordinamento, e decidere autoritativamente in tal senso.
2) Si chiede di conoscere a quanto ammontano le spese contrattuali.
3) in relazione all'articolo 7 del Capitolato, poichè l'agenzia per il lavoro non può essere ritenuta responsabile dell'operato dei propri dipendenti in quanto non può avere alcun potere direttivo o di controllo sull'operato dei medesimi a differenza della stazione appaltante, si chiede di prevedere a rettifica che alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario per l'operato dei dipendenti somministrati.
1) si chiede conferma di quanto previsto dal Capitolato d'appalto e dalla normativa (ex art. 33 del D.Lgs. 81/2015) secondo cui l'utilizzatore è OBBLIGATO a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori. Ed invero, a differenza delle ferie e delle ex festività - presenti come voce di rateo nella tabella dei costi del personale - tutte le altre assenze retribuite - festività infrasettimanli, permessi e malattie non coperte dagli istituti nazionali - essendo non comprese nel costo del persoanle devono essere rimborsate "al costo" al somministratore. Pertanto, si chiede conferma che la nota sull'assenteismo costituisce refuso, e che debba considerarsi valido quanto previsto dal capitolato. In caso contrario, si prega di indicare la motivazione giuridica (ex L.241/1990) secondo cui la vostra spett.le Amministrazione ritiene di poter derogare a una norma di legge, imporre all'eventuale aggiudicatario di disattendere un imperativo giuridico che disciplina come avviene la somministrazione di lavoro nel nostro ordinamento, e decidere autoritativamente in tal senso.
2) Si chiede di conoscere a quanto ammontano le spese contrattuali.
3) in relazione all'articolo 7 del Capitolato, poichè l'agenzia per il lavoro non può essere ritenuta responsabile dell'operato dei propri dipendenti in quanto non può avere alcun potere direttivo o di controllo sull'operato dei medesimi a differenza della stazione appaltante, si chiede di prevedere a rettifica che alcun danno potrà essere addebitato al contraente aggiudicatario per l'operato dei dipendenti somministrati.
21/07/2025 11:45
Risposta
1) R: Si specifica che permessi, festività infrasettimanali e ferie sono già considerati nel costo del personale, mentre si conferma che altre forme di assenteismo, compresi i ratei che matureranno, saranno a carico dell’Agenzia e ricompresi nell’aggio.
2) R: L’imposta di bollo è di € 120,00.
3) R: Troverà applicazione la disciplina vigente.
2) R: L’imposta di bollo è di € 120,00.
3) R: Troverà applicazione la disciplina vigente.
18/07/2025 14:53
Quesito #12
Spett.le Ente, in merito al caricamento dell'offerta tecnica, si rende noto che è possibile solo caricare il documento generato dal sistema, esclusivamente in riferimento al punto 5) possesso della filiale o meno. Il sistema non accetta la cartella zip nella quale sarebbe possibile inserire l'offerta tecnica come richiesta. Attendiamo indicazioni per come effettuare il caricamento.
Grazie
Grazie
21/07/2025 11:46
Risposta
1) R: Il criterio del possesso della filiale è un criterio on/off, e pertanto il sistema consente di scegliere soltanto si o no.
L'offerta tecnica, invece, va caricata tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle “Norme tecniche di utilizzo” della piattaforma telematica accessibile al https://comunecrotone.tuttogare.it/norme_tecniche.php, così come previsto dall’art. 1 del Disciplinare di gara.
L'offerta tecnica, invece, va caricata tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle “Norme tecniche di utilizzo” della piattaforma telematica accessibile al https://comunecrotone.tuttogare.it/norme_tecniche.php, così come previsto dall’art. 1 del Disciplinare di gara.
18/07/2025 15:23
Quesito #13
Spettabile Ente,
in merito alla richiesta di indicare nell'offerta economica i costi della sicurezza ed i costi della manodopera, si rappresenta che il servizio di somministrazione di manodopera (comprensivo di quello di ricerca e selezione) è prestazione di natura intellettuale poiché, nel caso della somministrazione di lavoratori interinali, i dipendenti somministrati soggiacciono alle direttive dell’utilizzatore, il quale solo sarà responsabile dei risultati conseguiti dal detto personale. In sostanza, nel contratto di somministrazione, l’Agenzia per il Lavoro invia in missione dei lavoratori (somministrati), che svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore - secondo lo schema dell’obbligazione di mezzi. Si ritiene, quindi, che essendo il servizio di natura intellettuale, si applichi ad esso l’art. 108, comma 9 del Codice dei contratti (D.lgs 36/2023), che esclude la verifica in capo alla Stazione Appaltante del costo della manodopera e costi sicurezza. Pertanto, si chiede conferma che l’operatore economico non sia dovuto ad indicare i propri oneri della sicurezza connessi con l’attività d’impresa e dei costi della manodopera e che possa indicare costi pari a 0,00.
in merito alla richiesta di indicare nell'offerta economica i costi della sicurezza ed i costi della manodopera, si rappresenta che il servizio di somministrazione di manodopera (comprensivo di quello di ricerca e selezione) è prestazione di natura intellettuale poiché, nel caso della somministrazione di lavoratori interinali, i dipendenti somministrati soggiacciono alle direttive dell’utilizzatore, il quale solo sarà responsabile dei risultati conseguiti dal detto personale. In sostanza, nel contratto di somministrazione, l’Agenzia per il Lavoro invia in missione dei lavoratori (somministrati), che svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore - secondo lo schema dell’obbligazione di mezzi. Si ritiene, quindi, che essendo il servizio di natura intellettuale, si applichi ad esso l’art. 108, comma 9 del Codice dei contratti (D.lgs 36/2023), che esclude la verifica in capo alla Stazione Appaltante del costo della manodopera e costi sicurezza. Pertanto, si chiede conferma che l’operatore economico non sia dovuto ad indicare i propri oneri della sicurezza connessi con l’attività d’impresa e dei costi della manodopera e che possa indicare costi pari a 0,00.
21/07/2025 11:46
Risposta
No, ai sensi dell’art. 10 del Disciplinare di gara, il concorrente indica nell’offerta economica la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10 del Codice e il costo della manodopera.
18/07/2025 15:24
Quesito #14
Spettabile Ente, si chiede di indicare l'importo, anche presunto, delle spese contrattuali che saranno poste in carico all'Agenzia aggiudicataria.
21/07/2025 10:55
Risposta
L'imposta di bollo è pari ad € 120,00.
18/07/2025 17:39
Quesito #15
Buon pomeriggio
con la presente chiediamo, visto l'importo di gara quale riferimento di fascia debba essere considerato per l'iscrizione all'albo fornitori.
Cordiali saluti
con la presente chiediamo, visto l'importo di gara quale riferimento di fascia debba essere considerato per l'iscrizione all'albo fornitori.
Cordiali saluti
21/07/2025 11:47
Risposta
Non è prevista l'iscrizione all’Albo dei fornitori, in quanto tale onere è obbligatorio soltanto per le procedure negoziate e per gli affidamenti diretti.