Scaduto
Comune di Crotone
Gara #7907
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEL PROGETTO KROTON SKILLS-CENTRO S.A.R.A SERVIZIO AGGREGAZIONE RAGAZZI E ADOLESCENTI FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA NAZIONALE METRO PLUS E CITTA MEDIE SUD 2021-2027 PerIlSostegnoATitoloDelFESReDelFSEPLUSNellAmbitoDellObiettivoInvestimentiAFavoreDellOccupazioneEDellaCrescitaNelleCittàMetropolitaneNelleCittaMedieDelSUDInformazioni appalto
21/07/2026
Aperta
Servizi
€ 1.495.685,45
MARANO FRANCESCO
Categorie merceologiche
85312 - Servizi di assistenza sociale senza alloggio
Lotti
1
BC741EC9C1
F11J21000160006
Qualità prezzo
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEL PROGETTO KROTON SKILLS-CENTRO S.A.R.A SERVIZIO AGGREGAZIONE RAGAZZI E ADOLESCENTI FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA NAZIONALE METRO PLUS E CITTA MEDIE SUD 2021-2027 PerIlSostegnoATitoloDelFESReDelFSEPLUSNellAmbitoDellObiettivoInvestimentiAFavoreDellOccupazioneEDellaCrescitaNelleCittàMetropolitaneNelleCittaMedieDelSUD
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA GESTIONE DEL PROGETTO KROTON SKILLS-CENTRO S.A.R.A SERVIZIO AGGREGAZIONE RAGAZZI E ADOLESCENTI FINANZIATO A VALERE SULLE RISORSE DEL PROGRAMMA NAZIONALE METRO PLUS E CITTA MEDIE SUD 2021-2027 PerIlSostegnoATitoloDelFESReDelFSEPLUSNellAmbitoDellObiettivoInvestimentiAFavoreDellOccupazioneEDellaCrescitaNelleCittàMetropolitaneNelleCittaMedieDelSUD
€ 1.495.685,45
€ 936.683,00
€ 0,00
Seggio di gara
N. 2653
02/09/2026
|
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1.07 MB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| MARANO | FRANCESCO | PRESIDENTE |
| ZAMPAGLIONE | TIZIANO | COMPONENTE |
| MUSTACCHIO | MICHELINA | COMPONENTE |
Scadenze
24/08/2026 12:00
31/08/2026 12:00
02/09/2026 10:00
Allegati
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779.20 kB | |
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Chiarimenti
19/08/2026 12:18
Quesito #1
Lo scrivente Luca Greco, in qualità di Legale Rappresentante dell'Ente del Terzo Settore operatore economico interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto, con la presente formula espressa istanza di chiarimento, differimento dei termini di gara e rettifica in autotutela della Lex Specialis, per le gravi ragioni di seguito esposte. L’Articolo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), rubricato "SEDE/I DI EROGAZIONE DEI SERVIZI", prescrive che: "Al fine di garantire l'efficienza dei servizi e la non sovrapposizione con ulteriori attività similari già attivate nell'ambito del comune di Crotone, quali il progetto 'Desteenazione', ubicato presso il Teatro Comunale 'Vincenzo Scaramuzza' di Crotone, sarà necessario garantire una idonea distanza fisica dallo stesso. La sede/i del servizio dovrà/nno pertanto essere ubicate al di fuori di un raggio dello stesso Teatro comunale non inferiore a 1 (uno) chilometro." Tale clausola, configurandosi di fatto come un requisito di partecipazione a pena di esclusione (in quanto preclusiva per quegli operatori che abbiano la legittima disponibilità di immobili idonei situati all'interno di tale raggio), solleva rilevanti criticità sotto il profilo della proporzionalità e del favor participationis. E per l’esattezza: 1. La previsione di un raggio di esclusione assoluto si configura quale barriera all'accesso. Essa preclude la partecipazione a quegli operatori che, pur disponendo di immobili pienamente idonei e funzionali situati a ridosso del limite indicato (ad esempio a 850 o 900 metri), si vedono esclusi a priori dal confronto competitivo, in favore di una struttura potenzialmente inferiore sita invece a 1.100 metri. Ciò rischia di privare l'Amministrazione della possibilità di selezionare l'offerta tecnica e pedagogica qualitativamente migliore traducendosi in un vincolo irragionevole. La giurisprudenza amministrativa consolidata evidenzia come l'inserimento di sbarramenti metrici rigidi e sanzionati con l'esclusione sia legittimo solo qualora risponda a inderogabili esigenze di carattere tecnico. Nel caso di specie, l'obiettivo di una dislocazione equilibrata dei servizi sociali può essere più efficacemente perseguito attraverso l'attribuzione di punteggi premiali nell'ambito della valutazione dell'offerta tecnica, come peraltro suggerito dalla Sezione B "Descrizione della Sede" del Disciplinare di gara, salvaguardando il principio di massima concorrenza (art. 3 D.Lgs. 36/2023). 2. Il quadro economico della procedura (Art. 10.1 CSA) non prevede alcuna voce di spesa o rimborso diretto per l'eventuale locazione della sede, le cui spese generali devono essere interamente assorbite dalla quota forfettaria dei costi indiretti. Un operatore economico che dispone già di una sede operativa idonea, ma situata a meno di 1 km dal Teatro Comunale, si trova costretto a reperire e locare un secondo immobile al fine di rispettare il vincolo geografico. Tale circostanza impone al concorrente un costo straordinario di locazione che andrà a gravare interamente su di esso, riducendone sensibilmente i margini operativi rispetto a concorrenti che dispongono già di sedi conformi al limite di distanza. Si ravvisa in ciò un'asimmetria competitiva suscettibile di alterare, nuovamente, la parità di trattamento tra i partecipanti. TUTTO CIÒ PREMESSO, LA SCRIVENTE CHIEDE La valutazione, in via di autotutela amministrativa (Art. 21-nonies L. 241/90), di una rettifica all'Articolo 5 del CSA, procedendo alla derubricazione della distanza metrica da "requisito assoluto di ammissione".
21/08/2026 13:39
Risposta
L’art. 5 del CSA prevede che la sede, o le sedi, di erogazione dei servizi siano ubicate al di fuori di un raggio di 1 km dal Teatro Comunale “Vincenzo Scaramuzza”, presso il quale è attivo il progetto “Desteenazione”.
La prescrizione risponde a una specifica esigenza di programmazione territoriale e organizzativa, finalizzata a garantire una distribuzione equilibrata dei servizi ed evitare la concentrazione e la sovrapposizione territoriale di interventi similari.
La stessa non costituisce un requisito soggettivo di partecipazione, né impone al concorrente di disporre già, al momento della presentazione dell’offerta, di un immobile conforme. Essa attiene alle modalità di esecuzione del servizio e alla sede presso la quale le attività dovranno essere concretamente svolte.
Pertanto, la disponibilità, da parte di un operatore, di una sede ubicata entro il raggio di 1 km non determina, di per sé, una preclusione alla partecipazione, potendo il concorrente, in caso di aggiudicazione, organizzare il servizio mediante una sede conforme alle prescrizioni del Capitolato.
Ne consegue che gli eventuali oneri derivanti dal reperimento della sede rientrano nell’organizzazione dell’operatore economico e nella formulazione della relativa offerta e non determinano una violazione della parità di trattamento, essendo le medesime condizioni applicabili indistintamente a tutti i concorrenti.
Non appare, pertanto, condivisibile neppure la richiesta di trasformare la distanza minima in un criterio premiale. La prescrizione non è finalizzata a incentivare una determinata localizzazione, ma a garantire un’effettiva differenziazione territoriale dei servizi già presenti.
Alla luce di quanto sopra, le richieste formulate non possono essere accolte e, pertanto, resta confermata la prescrizione di cui all’art. 5 del CSA relativa alla localizzazione della sede di erogazione del servizio al di fuori del raggio di 1 km dal Teatro Comunale “Vincenzo Scaramuzza”.
La presente costituisce chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta alcuna modifica degli atti di gara né dei termini per la presentazione delle offerte.
La prescrizione risponde a una specifica esigenza di programmazione territoriale e organizzativa, finalizzata a garantire una distribuzione equilibrata dei servizi ed evitare la concentrazione e la sovrapposizione territoriale di interventi similari.
La stessa non costituisce un requisito soggettivo di partecipazione, né impone al concorrente di disporre già, al momento della presentazione dell’offerta, di un immobile conforme. Essa attiene alle modalità di esecuzione del servizio e alla sede presso la quale le attività dovranno essere concretamente svolte.
Pertanto, la disponibilità, da parte di un operatore, di una sede ubicata entro il raggio di 1 km non determina, di per sé, una preclusione alla partecipazione, potendo il concorrente, in caso di aggiudicazione, organizzare il servizio mediante una sede conforme alle prescrizioni del Capitolato.
Ne consegue che gli eventuali oneri derivanti dal reperimento della sede rientrano nell’organizzazione dell’operatore economico e nella formulazione della relativa offerta e non determinano una violazione della parità di trattamento, essendo le medesime condizioni applicabili indistintamente a tutti i concorrenti.
Non appare, pertanto, condivisibile neppure la richiesta di trasformare la distanza minima in un criterio premiale. La prescrizione non è finalizzata a incentivare una determinata localizzazione, ma a garantire un’effettiva differenziazione territoriale dei servizi già presenti.
Alla luce di quanto sopra, le richieste formulate non possono essere accolte e, pertanto, resta confermata la prescrizione di cui all’art. 5 del CSA relativa alla localizzazione della sede di erogazione del servizio al di fuori del raggio di 1 km dal Teatro Comunale “Vincenzo Scaramuzza”.
La presente costituisce chiarimento interpretativo della lex specialis e non comporta alcuna modifica degli atti di gara né dei termini per la presentazione delle offerte.
19/08/2026 12:19
Quesito #2
Lo scrivente in qualità di Legale Rappresentante di un operatore economico interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto si ravvisano criticità delle tempistiche in relazione agli adempimenti richiesti. La scadenza del bando, fissata il 31 agosto, coincide interamente con il periodo feriale estivo. La preparazione di un'offerta per un servizio di tale complessità richiede adempimenti istruttori che risultano oggettivamente fortemente rallentati o preclusi dalla chiusura estiva delle attività. A titolo esemplificativo, gli adempimenti finanziari e assicurativi: l'Articolo 16.1 del CSA impone la stipula di una copertura assicurativa RCT/O con massimali straordinari. La definizione di tali polizze, unitamente alla garanzia fideiussoria per l'anticipazione (Art. 15.1), richiede tempi tecnici di delibera da parte di istituti bancari e assicurativi che operano in chiusura feriale nel mese corrente. Altresì, la complessità della progettazione, del partenariato, dell'équipe multidisciplinare richiesta (Art. 11.2) necessitano di tempi incompatibili con il blocco estivo delle attività professionali. Tale scenario compromette l'effettiva applicazione del principio del risultato (Art. 1 D.Lgs. 36/2023) — limitando la qualità delle proposte educative — e del principio dell'accesso al mercato (Art. 3 D.Lgs. 36/2023). TUTTO CIÒ PREMESSO, LA SCRIVENTE CHIEDE 1. Il differimento del termine di presentazione delle offerte di almeno 15 (quindici) giorni solari, spostando la scadenza alla metà di settembre 2026, al fine di garantire a tutti gli operatori interessati il tempo necessario per una possibile, nonché corretta e consapevole, formulazione dell'offerta tecnica ed economica.
24/08/2026 11:35
Risposta
In relazione al Vs. quesito, si comunica che non è possibile prorogare il termine di scadenza del bando di gara; ciò perché la Stazione appaltante, in considerazione del periodo feriale estivo, ha previsto un termine ampio di scadenza di oltre 40 giorni. Il bando di gara, difatti, è stato pubblicato il 20/07/2026 con scadenza il 31/08/2026, ore 12:00.
Per quanto riguarda le difficoltà che si possono riscontrare per la stipula delle polizze assicurative, si osserva che le stesse possono essere stipulate con agenzia di assicurazione, con istituti bancari oppure si può anche presentare un assegno circolare intestato allo tesoreria del Comune di Crotone ( IBAN: IT49S0709122200000000163780; BIC: ICRAITRRUB0 Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA CALABRIA ULTERIORE - SOCIETA' COOPERATIVA, VIA UNIONE EUROPEA 15, CROTONE 88900- filiale: 22200).
Per quanto riguarda le difficoltà che si possono riscontrare per la stipula delle polizze assicurative, si osserva che le stesse possono essere stipulate con agenzia di assicurazione, con istituti bancari oppure si può anche presentare un assegno circolare intestato allo tesoreria del Comune di Crotone ( IBAN: IT49S0709122200000000163780; BIC: ICRAITRRUB0 Banca: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA CALABRIA ULTERIORE - SOCIETA' COOPERATIVA, VIA UNIONE EUROPEA 15, CROTONE 88900- filiale: 22200).
21/08/2026 07:32
Quesito #3
Spett.le Stazione Appaltante,
In riferimento al Criterio F.1 del Disciplinare di Gara, il quale prescrive la valutazione di "Anni e descrizione delle attività svolte nel settore specifico/affine, mediante tabella riepilogativa di dettaglio (data avvio – data fine – descrizione - ente per la quale è stata svolta l’attività)", si formula la seguente richiesta di chiarimento per la corretta interpretazione della lex specialis.
Considerato che per gli Operatori Economici che concorrono in forma raggruppata (RTI/ATS) è necessario rendicontare il complesso delle attività analoghe realizzate nel quinquennio dai diversi enti della rete, l'inserimento materiale di tale tabella richiede uno spazio dimensionale cospicuo.
Tenuto conto del limite massimo di facciate imposto dal Disciplinare per la redazione dell'Offerta Tecnica, si chiede di chiarire le corrette modalità di presentazione previste dal bando per il suddetto documento: si chiede, in particolare, di specificare se la Stazione Appaltante richieda che tale Tabella debba essere obbligatoriamente inclusa all'interno del corpo testuale della Relazione Tecnica (concorrendo così al computo e all'erosione del limite totale delle facciate disponibili), oppure se – come da prassi documentale per medesime procedure indette da codesto Ente – il bando ne consenta/preveda la presentazione sotto forma di Allegato separato all'Offerta Tecnica, in quanto documento puramente riepilogativo ed escluso dal conteggio del layout.
In attesa di un Vostro cortese riscontro per procedere alla corretta impaginazione dell'Offerta, si porgono cordiali saluti
In riferimento al Criterio F.1 del Disciplinare di Gara, il quale prescrive la valutazione di "Anni e descrizione delle attività svolte nel settore specifico/affine, mediante tabella riepilogativa di dettaglio (data avvio – data fine – descrizione - ente per la quale è stata svolta l’attività)", si formula la seguente richiesta di chiarimento per la corretta interpretazione della lex specialis.
Considerato che per gli Operatori Economici che concorrono in forma raggruppata (RTI/ATS) è necessario rendicontare il complesso delle attività analoghe realizzate nel quinquennio dai diversi enti della rete, l'inserimento materiale di tale tabella richiede uno spazio dimensionale cospicuo.
Tenuto conto del limite massimo di facciate imposto dal Disciplinare per la redazione dell'Offerta Tecnica, si chiede di chiarire le corrette modalità di presentazione previste dal bando per il suddetto documento: si chiede, in particolare, di specificare se la Stazione Appaltante richieda che tale Tabella debba essere obbligatoriamente inclusa all'interno del corpo testuale della Relazione Tecnica (concorrendo così al computo e all'erosione del limite totale delle facciate disponibili), oppure se – come da prassi documentale per medesime procedure indette da codesto Ente – il bando ne consenta/preveda la presentazione sotto forma di Allegato separato all'Offerta Tecnica, in quanto documento puramente riepilogativo ed escluso dal conteggio del layout.
In attesa di un Vostro cortese riscontro per procedere alla corretta impaginazione dell'Offerta, si porgono cordiali saluti
24/08/2026 13:44
Risposta
In riferimento alla richiesta di chiarimento relativa alle modalità di presentazione della documentazione prevista dal Criterio F.1 del Disciplinare di gara, si precisa quanto segue.
Il Disciplinare, al paragrafo 15 “Offerta tecnica”, stabilisce che l’offerta tecnica debba contenere la relazione tecnica del servizio e che la stessa debba illustrare la proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati al successivo paragrafo 17.1.
Il medesimo paragrafo 15 stabilisce, inoltre, che l’offerta tecnica debba essere redatta su un massimo di 25 facciate formato A4, secondo le caratteristiche grafiche ivi indicate, escludendo la possibilità di rinvio a documenti esterni integrativi dell’offerta stessa. Con specifico riferimento al Criterio F.1, il Disciplinare prevede espressamente che gli anni e la descrizione delle attività svolte nel settore specifico/affine siano riportati “mediante tabella riepilogativa di dettaglio” e individua tale contenuto quale “Paragrafo da riportare in relazione tecnica”.
Pertanto, la tabella prevista dal Criterio F.1 costituisce parte integrante della relazione tecnica e deve essere ricompresa nel limite massimo delle 25 facciate previsto dal paragrafo 15 del Disciplinare.
Non è pertanto prevista la possibilità di inserire la suddetta tabella quale allegato autonomo all’offerta tecnica, sottraendola al computo delle 25 facciate.
Resta distinta la documentazione comprovante le dichiarazioni rese nell’offerta ai fini dell’attribuzione del punteggio. Il Disciplinare prevede infatti che all’offerta sia allegata la documentazione attestante quanto dichiarato ai fini dell’assegnazione del punteggio. Tale documentazione, ove richiesta, costituisce elemento di comprova e non sostituisce né integra la tabella F.1, che deve invece essere contenuta nella relazione
tecnica.
Ne consegue che, ai fini della corretta predisposizione dell’offerta:
la tabella riepilogativa F.1 deve essere inserita nella relazione tecnica e concorrere al limite massimo
di 25 facciate;
la documentazione comprovante le esperienze dichiarate, ove prevista e necessaria, deve essere prodotta secondo le modalità stabilite dal Disciplinare e resta distinta dalla tabella riepilogativa.
Il Disciplinare, al paragrafo 15 “Offerta tecnica”, stabilisce che l’offerta tecnica debba contenere la relazione tecnica del servizio e che la stessa debba illustrare la proposta tecnico-organizzativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati al successivo paragrafo 17.1.
Il medesimo paragrafo 15 stabilisce, inoltre, che l’offerta tecnica debba essere redatta su un massimo di 25 facciate formato A4, secondo le caratteristiche grafiche ivi indicate, escludendo la possibilità di rinvio a documenti esterni integrativi dell’offerta stessa. Con specifico riferimento al Criterio F.1, il Disciplinare prevede espressamente che gli anni e la descrizione delle attività svolte nel settore specifico/affine siano riportati “mediante tabella riepilogativa di dettaglio” e individua tale contenuto quale “Paragrafo da riportare in relazione tecnica”.
Pertanto, la tabella prevista dal Criterio F.1 costituisce parte integrante della relazione tecnica e deve essere ricompresa nel limite massimo delle 25 facciate previsto dal paragrafo 15 del Disciplinare.
Non è pertanto prevista la possibilità di inserire la suddetta tabella quale allegato autonomo all’offerta tecnica, sottraendola al computo delle 25 facciate.
Resta distinta la documentazione comprovante le dichiarazioni rese nell’offerta ai fini dell’attribuzione del punteggio. Il Disciplinare prevede infatti che all’offerta sia allegata la documentazione attestante quanto dichiarato ai fini dell’assegnazione del punteggio. Tale documentazione, ove richiesta, costituisce elemento di comprova e non sostituisce né integra la tabella F.1, che deve invece essere contenuta nella relazione
tecnica.
Ne consegue che, ai fini della corretta predisposizione dell’offerta:
la tabella riepilogativa F.1 deve essere inserita nella relazione tecnica e concorrere al limite massimo
di 25 facciate;
la documentazione comprovante le esperienze dichiarate, ove prevista e necessaria, deve essere prodotta secondo le modalità stabilite dal Disciplinare e resta distinta dalla tabella riepilogativa.